Art. 87
87 / 149Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. L'articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:
"ART. 158
(Sanzioni per i coordinatori)
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell', comma 1;
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell', commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell', comma 1, lettera d). ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-87