Art. 84 · Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 84

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Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-84