Art. 79 · Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 79

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Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
All', comma 2, del decreto, dopo le parole: "ponti sospesi," sono inserite le seguenti: "per le torri di carico,";
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-79