Art. 78 · Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 78

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Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All', del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-78