Art. 77 · Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 77

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Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All', comma 1, del decreto, le parole: "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2"sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota" e le parole: "al punto 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-77