Art. 76 · Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 76

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Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. Dopo l' del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: "Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-76