Art. 73 · Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 73

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Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All', comma 1, del decreto, le parole: "Quando occorre effettuare " sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all', quando occorre effettuare". 2. All', comma 2, del decreto, dopo le parole: "e delle tensioni presenti", sono aggiunte, infine, le seguenti: "e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-73