Art. 67 · Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 67

67 / 149

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All', comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione". 2. All', del decreto, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall', comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l', comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-67