Art. 66 · Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 66

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Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All', comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alinea, dopo le parole:"in possesso" sono inserite le seguenti: "di uno"; b) alla lettera a), le parole: "in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 "; c) alla lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 ". 2. All', comma 2, del decreto, le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordini o collegi professionali" ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.". 3. All', comma 4, del decreto, le parole: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-66