Art. 62 · Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 62

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Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso; b) al comma 2 dopo le parole: "coordinatore per l'esecuzione" sono inserite le seguenti: "dei lavori" dopo le parole: "non esonera" sono inserite le seguenti: " il committente o" e le parole: "lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d) ed e) ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-62