Art. 61 · Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 61

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Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All', comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: "all'" sono inserite le seguenti: "ove previsto"; b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo" sono inserite le seguenti: ",ove previsto" e dopo le parole: "all'" sono inserite le seguenti: ",ove previsto,"; c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e" sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o", le parole: "e 96" sono sostituite dalle seguenti: "96 e 97, comma 1," e dopo le parole: "all'" sono inserite le seguenti: ", ove previsto,". 2. All', comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-61