Art. 59 · Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 59

59 / 149

Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1.All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all', in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro."; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista."; c) al comma 2 la parola: "valuta" è sostituita dalle seguenti: "prende in considerazione"; d) al comma 3, dopo le parole: "più imprese" è inserita la seguente: "esecutrici"; e) al comma 4 le parole: " Nel caso di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea"; f) al comma 7, dopo le parole: "dei lavori comunica" sono inserite le seguenti: "alle imprese affidatarie, "; g) al comma 9, alinea, dopo le parole: "un'unica impresa" sono inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo"; h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: "dell'impresa affidataria " sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie "; i) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le parole: "da parte delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei lavoratori autonomi"; l) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le parole: "documento unico di regolarità contributiva" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, "; m) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all', il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). "; n) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista" sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-59