Art. 45
45 / 149Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all', comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.";
b) al comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse; la parola: "conduttore" è sostituita dalla seguente:"operatore" e dopo le parole: "disposizioni del presente titolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e, ove si tratti di attrezzature di cui all', comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-45