Art. 4 · Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 4

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Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "formativi e di orientamento", le parole: "di cui all' della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" sono soppresse; b) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "l-bis) i lavoratori in prova."; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..".
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