Art. 27 · Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 27

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Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all', comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza."; b) il comma 2 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-27