Art. 26 · Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 26

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Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All', comma 1, lettera a), del decreto, le parole: "dalle direttive europee, nonché" sono soppresse. 2. All', comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.". 3. All' del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell', comma 3. ". 4.All', comma 3, del decreto, la lettera a) è soppressa. 5. All', comma 4, del decreto, le parole: "lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)". 6. All' del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.". 7.All' del decreto, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.". 8. All' del decreto, il comma 8 è abrogato. 9. All', comma 9, del decreto, dopo le parole: "i giudizi del medico competente" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-26