Art. 24 · Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 24

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Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All', comma 1, del decreto, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-24