Art. 18 · Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 18

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Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All' del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "da altri Paesi" sono aggiunte le seguenti: "e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro"; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all', comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. "; c) al comma 2, alinea, dopo le parole: "della valutazione," sono inserite le seguenti: "può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all', su supporto informatico e "; le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all', di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,"; d) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione."; e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-18