Art. 148 · Clausola finanziaria

Art. 148

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Clausola finanziaria

In vigore dal 20 ago 2009
1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-148