Art. 14 · Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 14

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Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All', comma 1, del decreto, le parole: "i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-14