Art. 128 · Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 128

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Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 274 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-128