Art. 108 · Modifiche all'articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 108

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Modifiche all'articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L'articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente: "ART. 220 (Sanzioni a carico del medico competente) 1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186. ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-108