Art. 103 · Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 103

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Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-103