Art. 2
2 / 2Disposizioni finali
In vigore dal 18 ago 2009
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ENAC provvede ai compiti previsti dall' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-07-28;118#art-2