Art. 9 · Disposizioni finali

Art. 9

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Disposizioni finali

In vigore dal 3 lug 2009
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica. 2. L'ENAC provvede all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ENAC trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione del presente decreto nonché sulle sanzioni irrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano
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