Art. 6
6 / 9Aggiornamento degli importi delle sanzioni
In vigore dal 3 lug 2009
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui all' sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat nel biennio precedente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-05-18;66#art-6