Art. 3 · Disposizioni per la navigazione aerea

Art. 3

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Disposizioni per la navigazione aerea

In vigore dal 3 lug 2009
1. Nel territorio nazionale è vietato l'impiego dei velivoli subsonici civili a reazione non conformi ai requisiti previsti dall'allegato 16, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione, della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944. 2. La conformità ai requisiti di cui al comma 1 è certificata anche in lingua inglese (o traduzione convalidata), rilasciata dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione del velivolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-05-18;66#art-3