Art. 1 · Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

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Ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 3 lug 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l', recante la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B; Vista la direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla disciplina sulla utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione; Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151; Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro in materia di inquinamento acustico; Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (ENAC); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, di attuazione della direttiva 2002/30/CE, relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari; Visto il Contratto di programma stipulato tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'ENAC del 14 febbraio 2008, e in particolare l', numero 2, lettera i), e l'articolo 18; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto legislativo: . Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto legislativo disciplina l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione di cui al comma 2. 2. Ai fini del presente decreto, per velivolo subsonico civile a reazione si intende: il velivolo la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34.000 chilogrammi, oppure la cui configurazione massima certificata corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-05-18;66#art-1