Art. 1
1 / 9Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 3 lug 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l', recante la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B;
Vista la direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla disciplina sulla utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione;
Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro in materia di inquinamento acustico;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (ENAC);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, di attuazione della direttiva 2002/30/CE, relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
Visto il Contratto di programma stipulato tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'ENAC del 14 febbraio 2008, e in particolare l', numero 2, lettera i), e l'articolo 18;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione di cui al comma 2.
2. Ai fini del presente decreto, per velivolo subsonico civile a reazione si intende: il velivolo la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34.000 chilogrammi, oppure la cui configurazione massima certificata corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-05-18;66#art-1