Art. 6 · Stato quantitativo delle acque sotterranee

Art. 6

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Stato quantitativo delle acque sotterranee

In vigore dal 19 apr 2009
1. Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni si attengono ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte B, tabella 4. 2. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o più Stati membri dell'Unione europea ovvero uno o più Paesi non appartenenti all'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate avviano un coordinamento con gli Stati confinanti ai fini della valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e dell'individuazione delle misure necessarie alla tutela quantitativa degli stessi. 3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, punto 4.3, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato quantitativo delle acque sotterranee. 4. Le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la classe di qualità dello stato quantitativo nonché le misure individuate ai fini del raggiungimento o del mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
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