Art. 10
10 / 11Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 19 apr 2009
1. Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nell'esercizio di attività che possono comportare immissioni indirette nelle acque sotterranee di inquinanti, il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 22 dicembre 2013, tengono conto delle disposizioni degli .
2. Le regioni trasmettono le informazioni relative all'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'elenco delle sostanze di cui al comma 6 dell', secondo tempi e modalità individuati dalla specifica normativa vigente.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando per queste ultime le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-03-16;30#art-10