Art. 6
6 / 12Designazione di punti di arrivo e di partenza
In vigore dal 8 apr 2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;24#art-6