Art. 6 · Designazione di punti di arrivo e di partenza

Art. 6

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Designazione di punti di arrivo e di partenza

In vigore dal 8 apr 2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.
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