Art. 11 · Istituzione fondo speciale

Art. 11

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Istituzione fondo speciale

In vigore dal 8 apr 2009
1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono definite le modalità di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.
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