Art. 8
8 / 21Visite tecniche
In vigore dal 4 apr 2009
1. Le visite tecniche per le unità navali della navigazione interna sono effettuate dalle autorità competenti che possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato, ai sensi dell'Allegato VII, risulta che l'unità navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'Allegato II, tenuto anche conto dell'Allegato IX.
2. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti ad effettuare le visite tecniche di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-8