Art. 7
7 / 21Rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna
In vigore dal 4 apr 2009
1. Prima dell'entrata in servizio dell'unità navale nuova, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorità competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell', ed intesa a verificare che la stessa unità è conforme ai requisiti definiti nell'Allegato II.
2. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, di una unità navale esistente che rientri nel campo di applicazione ai sensi dell', commi 1 e 2, e che risulti conforme ai requisiti tecnici stabiliti nell'Allegato II, può richiedere il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna all'autorità competente, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'. Il certificato è tenuto a bordo dell'unità navale.
3. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'Allegato II è specificata nel certificato comunitario.
Se le autorità competenti ritengono che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unità navale può continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; i componenti o le parti nuove soddisfano i suddetti requisiti.
4. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale di cui all'Allegato II. Le deroghe previste nell'Allegato II non vanno considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformità ai sensi del presente articolo.
5. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti al rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-7