Art. 6 · Deroghe

Art. 6

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Deroghe

In vigore dal 4 apr 2009
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, in quanto vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri, può prevedere con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Tali deroghe sono indicate nel certificato dell'unità navale. 2. L'Amministrazione, nell'ambito della navigazione interna effettuata nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, può autorizzare deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto per percorsi entro una zona geografica determinata o all'interno di zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'unità navale. 3. Le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono notificate alla Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-6