Art. 2 · Definizioni

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 4 apr 2009
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) autorità competenti: gli Uffici della Motorizzazione civile; c) organismo di classificazione autorizzato: l'organismo tecnico riconosciuto ai sensi dell'allegato VII; d) certificato comunitario per la navigazione interna: un certificato rilasciato ad una unità navale dall'autorità competente, ovvero, dalla rispettiva autorità competente di ogni Stato membro, che attesta la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva 2006/87/CE nella sua versione aggiornata; e) navigazione interna: la navigazione effettuata in acque diverse da quelle marittime; f) unità navale: qualsiasi nave o galleggiante; g) nave nuova: una unità navale la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, dopo il 30 dicembre 2008. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) ha inizio la costruzione identificabile con una unità navale specifica; 2) ha avuto inizio, per quella determinata unità navale, la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o del cinque per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) nave esistente: una unità navale che non sia una nave nuova; i) nave della navigazione marittima: una unità navale certificata per la navigazione marittima; l) nave della navigazione interna: una unità navale destinata esclusivamente o principalmente alla navigazione interna; m) nave da passeggeri: una nave che trasporti più di dodici passeggeri, oltre all'equipaggio; n) nave traghetto (ro-ro/cargo): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici; o) nave traghetto-passeggeri (ro-ro/pax): nave munita di attrezzature particolari che la rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote, con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici; p) rimorchiatore: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio; q) spintore: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio; r) formazione di coppia: un insieme di unità navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali è collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-2