Art. 16
16 / 21Riconoscimento di certificati di navigabilità emessi da Paesi terzi
In vigore dal 4 apr 2009
Riconoscimento di certificati di navigabilità
emessi da Paesi terzi
1. Nell'attesa che siano conclusi Accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra la Comunità europea ed i Paesi terzi, le unità navali dei Paesi terzi possono navigare sulle vie navigabili nazionali, a condizione che il proprietario, l'armatore, o un loro rappresentante presenti una istanza all'autorità competente per il riconoscimento del certificato di navigabilità, o sottoponga l'unità navale a visita ai sensi dell', comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna.
2. Il certificato di navigabilità debitamente riconosciuto o il certificato comunitario per la navigazione interna sono tenuti a bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-16