Art. 15
15 / 21Accertamenti supplementari ed ispezioni
In vigore dal 4 apr 2009
1. La vigilanza sulla rispondenza dei requisiti tecnici di cui al presente decreto spetta all'autorità competente.
2. L'autorità competente può accertare in qualsiasi momento, ai sensi dell'Allegato VIII, se l'unità navale è in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformità dell'unità navale a quanto in esso dichiarato. Essa può altresì accertare se l'unità navale rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione.
3. L'autorità competente, se ritiene che una unità navale adibita alla navigazione su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benché risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale ai sensi dell'Allegato II, può sospenderne l'attività, ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finché il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'Autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-15