Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 4 apr 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34; Vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; Visto l' della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il presente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'Allegato I: a) alle navi nuove di lunghezza pari o superiore a 20 metri; ovvero b) alle navi nuove per le quali il prodotto tra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m³, indipendentemente dalla lunghezza. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle seguenti unità navali nuove: a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali; b) alle navi da passeggeri; c) ai galleggianti. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali: a) alle navi esistenti, fatto salvo quanto previsto dall', comma 2; b) alle navi traghetto che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale; c) alle navi militari e da guerra, nonché alle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale; d) alle navi della navigazione marittima, che 1) navigano o si trovano in acque soggette a formazione di marea; 2) navigano temporaneamente nelle acque interne, purchè provviste: 2.1) di un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o 2.2) di un certificato rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, ovvero ad altra disposizione dello Stato di bandiera attuativa della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui all'alinea precedente; o 2.3) di un certificato di sicurezza rilasciato dallo Stato di bandiera per le unità da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui al numero 2.1).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22#art-1