Art. 2
2 / 4Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
In vigore dal 7 apr 2009
Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi
di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle spedizioni oggetto della medesima domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, debitamente approvata dall'Autorità competente del Paese di origine od alla stessa trasmessa, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In sede di accettazione delle domande di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, riguardanti più spedizioni verso un Paese terzo di destinazione, l'Autorità competente italiana deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:
a) del calendario previsto per l'effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda debitamente compilata;
b) della giustificazione fornita a proposito dell'inclusione di tutte le spedizioni in un'unica domanda debitamente compilata;
c) dell'opportunità di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda debitamente compilata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-20;23#art-2