Art. 9 · Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori

Art. 9

Abrogato9 / 29

Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori

In vigore dal 7 mar 2026
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29

Note all'articolo

  • Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti: a) l'articolo 9 continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188#art-9