Art. 16 · Centro di coordinamento

Art. 16

Abrogato16 / 29

Centro di coordinamento

In vigore dal 7 mar 2026
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e' ridenominato «Centro di coordinamento batterie» e rappresenta il soggetto terzo indipendente di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento". Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188#art-16