Art. 15
Abrogato15 / 29Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio.
In vigore dal 7 mar 2026
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29
Note all'articolo
- Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti: [...] b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento; [...] d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188#art-15