Art. 5
5 / 20Collaborazione e scambio delle informazioni
In vigore dal 17 gen 2025
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri:
a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell', comma 2-bis;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell', comma 7;
c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell', qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;
d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.
2. Qualora emergano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza anche alla Commissione europea, alla Procura europea degli Stati membri ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939, e, a cura della Guardia di finanza, a Europol ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/794.
2-bis. Le informazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.
2-ter. Le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale.
3. Previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza scambiano con le omologhe autorità di Paesi terzi, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni:
a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell', comma 2-bis;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell', comma 7. 3-bis. La Guardia di finanza procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all', anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
3-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:
a) le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al più tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute;
b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia al predetto sistema.
3-quater. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni di cui al comma 3-ter nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3-quinques. Le informazioni raccolte ai sensi degli sono rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web.
4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195#art-5