Art. 3 bis
17 / 20Trattenimento temporaneo del denaro contante
In vigore dal 17 gen 2025
1. Fermi gli obblighi di comunicazione della notizia di reato, nonché quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e fatta salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli del presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa di cui all', commi 1 e 3 non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose.
2. Il trattenimento temporaneo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti indicati nell', commi 1 e 3, anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro.
3. Il provvedimento che dispone il trattenimento temporaneo contiene l'indicazione dell'autorità procedente, i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 2, l'indirizzo per le notifiche, anche all'estero, l'esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta, le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di cui al comma 6, la durata e una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento.
4. Il trattenimento è disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cui al comma 5, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale, anche ricorrendo alle valutazioni tecniche di organi o enti appositi, di cui all', comma 4.
5. Il trattenimento ha una durata massima di trenta giorni.
Tuttavia, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, è consentito prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni. Il provvedimento di proroga deve essere motivato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2, nonché indicare la durata dell'ulteriore trattenimento.
6. Fermo restando quanto previsto dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, contro il trattenimento temporaneo i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso gerarchico. Si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
7. All'esito dei riscontri di cui al comma 4 ovvero alla scadenza dei termini di durata di cui al comma 5 ovvero in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 6, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere la restituzione all'autorità procedente di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli del presente decreto. In caso di applicazione dell', il trattenimento temporaneo è disposto sulla somma residua.
8. Il denaro contante oggetto di trattenimento temporaneo ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195#art-3-bis