Art. 14
14 / 20Norme di coordinamento
In vigore dal 14 dic 2008
1. All', comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, per: «», si intende: «l' del presente decreto» e per: «denaro, titoli e valori mobiliari» si intende: «denaro contante».
2. All'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per: «articolo 30», si intende: «l' del presente decreto».
3. Per le violazioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
4. Per le violazioni dell' del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195#art-14