Art. 12
12 / 20Modifiche a disposizioni normative vigenti
In vigore dal 14 dic 2008
1. Il comma 4 dell' della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è sostituito dal seguente: «4. Il limite d'importo previsto dall', comma 2, della presente legge può essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.».
2. Nell' del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, le parole: «3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2,» sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195#art-12