Art. 10 · Relazione annuale

Art. 10

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Relazione annuale

In vigore dal 4 lug 2017
1. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto. 2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno, il numero delle violazioni dell', il totale degli atti di contestazione di cui all', l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all', la quantità delle informazioni oggetto dello scambio di cui all', l'ammontare delle oblazioni di cui all'. 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai commi 1 e 2, al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall' del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 4. La relazione di cui al comma 3 è parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell', comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195#art-10