Art. 4
4 / 6Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
In vigore dal 21 nov 2008
1. Il comma 2 dell'articolo 90 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«2. L'ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-03;173#art-4