Art. 3
3 / 6Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
In vigore dal 21 nov 2008
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo la lettera g-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«g-quater) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
g-quinquies) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), e dell', comma 2, lettera f-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».
3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «g-bis) e g-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies)».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-03;173#art-3